GRAVIDANZA
Interruzione intenzionale del ciclo fisiologico della gravidanza. In Italia, dal 1978 interrompere volontariamente la gravidanza (con un aborto volontario) non è più un reato se avviene entro i primi 90 giorni dal concepimento e se vi è pericolo per la salute fisica o psichica della donna, se vi sono timori di malformazioni per il nascituro o se si ritiene che la sopravvivenza di quest'ultimo possa essere gravemente compromessa dalla precarietà delle condizioni sociali ed economiche della famiglia. Trascorsi 90 giorni dal concepimento, abortire volontariamente non è reato se il parto comporta un grave pericolo per la vita della donna.
Se la donna che interrompe la gravidanza ha meno di 18 anni, per interrompere la gravidanza è necessario il consenso di chi esercita la potestà di genitore oppure, in mancanza, il consenso del giudice tutelare. La legge, oltre a prevedere le modalità dell'interruzione della gravidanza, garantisce l'obiezione di coscienza al personale sanitario.