REGOLAMENTAZIONE DELL'ABORTO

Anticamente la pratica dell'aborto era diffusa come mezzo di controllo delle nascite. In seguito è stata proibita o limitata da quasi tutte le religioni. All'inizio del Novecento dapprima il Parlamento inglese e poi le legislature degli stati americani proibirono l'aborto provocato per proteggere le donne dalle procedure chirurgiche dei tempi, che spesso mettevano in pericolo la salute della madre. L'unico tipo di aborto contemplato dalla legge era quello terapeutico, ammesso solo in caso di minaccia per la vita o per la salute della madre.

Oggi le legislazioni di molti paesi contemplano la possibilità di interrompere le gravidanze indesiderate per motivi non solo medici, ma anche sociali o privati. Il primo paese a concedere l'aborto su richiesta della donna fu la Russia post-rivoluzionaria nel 1920, seguita dal Giappone e da diverse nazioni dell'Est europeo dopo la seconda guerra mondiale. Alla fine degli anni Sessanta, l'aborto fu liberalizzato in molti paesi, in seguito alla rapida crescita della popolazione mondiale, alla diffusione del movimento femminista, alla registrazione di numerosi casi di infanticidio e all'alto tasso di decessi causati dagli aborti clandestini.

In Italia, la legge 194 del 22 maggio 1978 ha fissato a 90 giorni di gestazione il termine per l'interruzione volontaria della gravidanza. Dopo tale termine, l'aborto è praticabile solo nei casi in cui il feto muoia o se vengono riscontrate dal medico gravi malformazioni fetali.

L'aborto spontaneo, che si presenta nel 15% delle gravidanze, si verifica, nella maggior parte dei casi, fra la quarta e la dodicesima settimana. Se una donna, che ha motivo di credersi incinta, avverte forti crampi addominali o ha un sanguinamento vaginale, deve contattare immediatamente un medico.

 

WB01569_.gif (193 byte)       WB01542_1.gif (729 byte)      WB01570_.gif (184 byte)