REGOLAMENTAZIONE DELL'ABORTO
Anticamente la
pratica dell'aborto era diffusa come mezzo di controllo delle nascite. In seguito è stata
proibita o limitata da quasi tutte le religioni. All'inizio del Novecento dapprima il
Parlamento inglese e poi le legislature degli stati americani proibirono l'aborto
provocato per proteggere le donne dalle procedure chirurgiche dei tempi, che spesso
mettevano in pericolo la salute della madre. L'unico tipo di aborto contemplato dalla
legge era quello terapeutico, ammesso solo in caso di minaccia per la vita o per la salute
della madre.
Oggi le
legislazioni di molti paesi contemplano la possibilità di interrompere le gravidanze
indesiderate per motivi non solo medici, ma anche sociali o privati. Il primo paese a
concedere l'aborto su richiesta della donna fu la Russia post-rivoluzionaria nel 1920,
seguita dal Giappone e da diverse nazioni dell'Est europeo dopo la seconda guerra
mondiale. Alla fine degli anni Sessanta, l'aborto fu liberalizzato in molti paesi, in
seguito alla rapida crescita della popolazione mondiale, alla diffusione del movimento femminista, alla registrazione di numerosi casi di
infanticidio e all'alto tasso di decessi causati dagli aborti clandestini.
In Italia, la
legge 194 del 22 maggio 1978 ha fissato a 90 giorni di gestazione il termine per
l'interruzione volontaria della gravidanza. Dopo tale termine, l'aborto è praticabile
solo nei casi in cui il feto muoia o se vengono riscontrate dal medico gravi malformazioni
fetali.
L'aborto spontaneo, che si presenta nel 15% delle
gravidanze, si verifica, nella maggior parte dei casi, fra la quarta e la dodicesima
settimana. Se una donna, che ha motivo di credersi incinta, avverte forti crampi
addominali o ha un sanguinamento vaginale, deve contattare immediatamente un medico.
